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Sez. U, Sentenza n. 5895 del 01/07/1997 (Rv. 505630 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio dell'azione di riscatto - Nei confronti di un acquirente in regime di comunione legale con il coniuge - Integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505630-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, di un bene (nella specie, un fondo rustico) successivamente oggetto di una azione di riscatto da parte di un terzo (nella specie, il proprietario del fondo finitimo, coltivatore diretto), deve ritenersi "ipso iure" esteso, con efficacia "ex tunc", anche all'altro coniuge, con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla "res", dal carattere unitario ed inscindibile, sulla quale andrà, per l'effetto, ad incidere l'esercizio del riscatto, così che la relativa domanda giudiziale non potrà dirsi legittimamente proposta se non nei confronti di entrambi i coniugi, secondo i principi propri del litisconsorzio necessario, senza che a tanto osti la natura (meramente dichiarativa) dell'azione di riscatto, astrattamente non incompatibile con l'istituto di cui all'art. 102 cod.proc.civ., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il cui accertamento (la cui modificazione, la cui estinzione) non può operare che nei confronti di tutti i soggetti che ne partecipano.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)