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Sez. 5, Sentenza n. 41666 del 16/07/2014 Ud. (dep. 06/10/2014) Rv. 262113 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO | Clausola di esclusione del concorso nella falsità - Concorso non punibile - Punibilità dell'uso - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262113-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna di un soggetto straniero che aveva esibito una patente nigeriana contraffatta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)