Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 14/02/2007 Ud. (dep. 26/02/2007) Rv. 235701 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO | Clausola di esclusione del concorso nella falsità - Concorso non punibile - Punibilità dell'uso - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Nella fattispecie, nella quale un soggetto straniero aveva esibito un passaporto contraffatto, all'ingresso nello Stato, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale aveva riqualificato, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., la originaria imputazione di uso di documento di identità contraffatto, per poi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 482, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)