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Sez. 5, Sentenza n. 21651 del 05/04/2004 Cc. (dep. 06/05/2004) Rv. 229196 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO | Soggetto attivo - Concorso nella falsità - Condizioni - Concorso punibile - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229196-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cdo. pen.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)