Sez. 1, Sentenza n. 11188 del 07/08/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167128 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUL LAVORO - PULIZIA DEL MACCHINARIO - NORMALE MANSIONE DEL LAVORATORE - PULIZIA SENZA CAUTELE DA PARTE DEL LAVORATORE - INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTO RESPONSABILE - DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUL LAVORO - PULIZIA DEL MACCHINARIO - NORMALE MANSIONE DEL LAVORATORE - PULIZIA SENZA CAUTELE DA PARTE DEL LAVORATORE - INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTO RESPONSABILE - DATORE DI LAVORO.*
Qualora la pulizia del macchinario, sia pure svolta di fatto senza la necessaria cautela da parte dell'addetto, rientri nel novero delle normali mansioni che egli deve esplicare, sul datore di lavoro, cui in base alla norma fondamentale prevista dall'art. 2087 cod. civ. e a quella prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955, spetta la tutela delle condizioni di lavoro, incombe l'Obbligo di attuare le misure antinfortunistiche necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e di vigilarne la concreta ed effettiva applicazione. (V mass n 154422; (V mass n 150228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)