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Sez. 4, Sentenza n. 8335 del 24/03/1981 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150228 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO DI TUTELA DELLA INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - DESTINATARI.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150228-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO DI TUTELA DELLA INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - DESTINATARI.*

L'Obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza, sia generiche che specifiche, idonee a tutelare - in relazione alla concreta pericolosità del lavoro - l'integrità fisica dei prestatori d'opera dai rischi, ai quali sono esposti, incombe sull'imprenditore, in base alla norma fondamentale di cui all'art. 2087 cod. civ., che recepisce un principio di generale prudenza. (Conf mass n 146916/80 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)