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Sez. 3 - , Ordinanza n. 27408 del 26/09/2023 (Rv. 669090 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso in via principale - Indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Necessità - Possibilità di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente) - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669090-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)