Sez. 1, Sentenza n. 1866 del 01/02/2016 (Rv. 638328 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso proposta in via principale - Art. 183, comma 6, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Violazione di tale norma - Nullità della sentenza - Condizioni.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La querela di falso proposta in via principale si configura, malgrado la peculiarità del suo oggetto, come un giudizio ordinario di cognizione nel quale trova applicazione l'art. 183, comma 6, c.p.c., senza che a ciò osti l'art. 221 c.p.c., che ha la propria "ratio" esclusiva nel consentire al giudice di valutare preliminarmente, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela; peraltro, la mancata assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. determina la nullità della sentenza solo ove la parte che la impugni dimostri che da tale omissione sia conseguita, in concreto, una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)