diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2156 del 12/04/1979 (Rv. 398502 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA DELL'ATTO ENUNCIATO - CONDIZIONI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA DI FATTO IN SOCIETA PER AZIONI.*
Stato
decisa il 1979-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398502-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA DELL'ATTO ENUNCIATO - CONDIZIONI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA DI FATTO IN SOCIETA PER AZIONI.*

In tema d'imposta di registro, il principio, in forza del quale non puo aversi enunciazione di una convenzione verbale in atto sottoposto a registrazione, ai sensi ed agli effetti dell'art 62 secondo comma del RD 30 dicembre 1923 n 3269, se tutti gli elementi dell'atto enunciato non siano evidenziati dall'atto enunciante, e se il primo non sia strettamente correlato al secondo, quale presupposto ed antecedente indispensabile, benche in via generale operante in favore del contribuente, puo essere legittimamente invocato anche dall'amministrazione finanziaria, quando questa abbia interesse a contestare l'esistenza di una valida enunciazione (nella specie, in Sede di pagamento dell'imposta sull'atto costitutivo di una societa per azioni, derivante dalla trasformazione di una societa di fatto, al fine di negare che precedenti convenzioni, sottoposte a registrazione, gia contenessero l'enunciazione di tale societa di fatto). (V 1016/72, mass n 357351).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)