Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 27/04/1984 (Rv. 434662 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - SOCIETÀ - IN GENERE - ENUNCIAZIONE DI UNA SOCIETÀ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - SOCIETÀ - IN GENERE - ENUNCIAZIONE DI UNA SOCIETÀ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Ai fini della tassabilità di una convenzione enunciata nell'atto presentato per la registrazione, ai sensi e sotto il vigore dello art. 62 della legge di registro approvata con R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, può ravvisarsi l'enunciazione di una società se l'atto contenga elementi rivelatori ed individuanti del rapporto enunciato, con particolare riferimento all'Esercizio in comune di un'attività imprenditoriale ed agli estremi essenziali del rapporto di società, in ordine sia alle persone dei soci, sia all'oggetto dell'attività sociale, sia ai conferimenti, e l'enunciazione va intesa con riguardo al significato letterale e logico del testo, senza che sia consentito ricavare da fattori estranei la volontà dei dichiaranti, essendo necessaria una diretta connessione tra la convenzione e le Disposizioni dell'atto in cui è enunciata. Pertanto, con riferimento all'atto di acquisto, da parte di due soggetti, di un'azienda industriale, non è sufficiente, a far ritenere la enunciazione di un contratto di società, piuttosto che di una semplice comunione di godimento, la mera astratta possibilità degli acquirenti di gestire in società l'azienda, occorrendo che dal contenuto stesso dell'atto risultino concreti elementi che evidenzino la volontà degli acquirenti di continuare in nome o per conto comune l'Esercizio dell'azienda. (V 2897/80, mass n 406629; (V 2156/79, mass n 398502).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)