Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-03)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Domanda di risoluzione pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie - Pronuncia di improcedibilità in sede ordinaria - Trasferimento in sede fallimentare - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione - Proposizione al giudice delegato - Sufficienza - Conseguenze della mancata riproposizione. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione, pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento, non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio e restitutorio, davanti al giudice delegato, il quale, in caso di mancata riproposizione in sede fallimentare, dovrà disporre la cancellazione della trascrizione.
Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 3, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)