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Sez. 2, Sentenza n. 148 del 09/01/1993 (Rv. 480203 - 01)

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali | Trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 del cod. civ. - Accoglimento della domanda - Retroazione degli effetti della sentenza al momento dell'adempimento della trascrizione - Opponibilità ai terzi acquirenti a titolo particolare in pendenza del giudizio - Rigetto della domanda o estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti - Cancellazione della trascrizione - Cessazione dell'efficacia - Sentenze comportanti la possibilità di una "traslatio judici" - Fattispecie - Permanenza degli effetti della trascrizione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480203-01

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali

La trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ., che configura una mera prenotazione degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa, opera nel senso di far retroagire tali effetti dal momento della sentenza a quello in cui l'adempimento della formalità della trascrizione iniziale è stato effettuato, con la correlativa opponibilità ai terzi che in pendenza del giudizio si siano resi acquirenti a titolo particolare del diritto controverso. Tale efficacia essendo condizionata all'accoglimento della domanda, mentre viene meno a seguito della cancellazione "iussu iudici", quando la domanda sia rigettata ovvero il processo si estingua per rinunzia o per inattività delle parti (art. 2668 cod. civ.), permane nel caso di sentenze comportanti la possibilità di un "traslatio judicii", come nell'ipotesi di dichiarazione di incompetenza, ove la causa sia stata riassunta nel termine di sei mesi davanti al giudice dichiarato competente (art. 50, comma secondo, cod. proc. civ.) ed identicamente nel caso analogo in cui una pretesa creditoria nei confronti del debitore fallito (domanda diretta a far dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ad una scrittura privata di compravendita trascritta ex art. 2652 n. 3 cod. civ.) sia stata fatta valere irritualmente con citazione nelle forme contenziose ordinarie, anziché con ricorso al giudice fallimentare per l'ammissione al passivo (art. 93, 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), sempre che il creditore, dopo la sentenza che ha dichiarato inammissibile quella domanda, abbia proseguito il processo davanti al giudice fallimentare nel termine di sei mesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)