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Sez. 6, Sentenza n. 25852 del 14/05/2024 Cc. (dep. 02/07/2024) Rv. 286753-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Revoca degli arresti domiciliari applicati in sostituzione dell’originaria custodia in carcere - Ricorso dell'imputato avverso precedente ordinanza del tribunale del riesame, non ancora efficace, di ripristino della custodia in carcere - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Annullamento senza rinvio dell'ordinanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286753-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, DM Grazia e Giustizia 30/09/1989 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)