Sez. 6, Sentenza n. 46070 del 25/09/2014 Cc. (dep. 06/11/2014) Rv. 260821 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Revoca della misura custodiale in carcere disposta nel processo di merito - Conseguenze - Pendenza di ricorso per cassazione dell'imputato avverso precedente ordinanza applicativa della custodia in carcere non ancora efficace - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca in fase dibattimentale della misura custodiale in carcere - applicata dal Gip in sostituzione degli arresti domiciliari per la violazione delle prescrizioni imposte - determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, con riferimento ad altra precedente violazione degli arresti domiciliari, aveva disposto la misura custodiale in carcere in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso il rigetto del Gip; detta ordinanza deve peraltro essere annullata senza rinvio, in ragione dell'esigenza di impedirne l'efficacia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)