Sez. L, Sentenza n. 15557 del 09/12/2000 (Rv. 542546 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Vizi di motivazione - Rilevanza - Fattispecie relativa all'interpretazione degli accordi collettivi del 1993 sulla decorrenza dell'inquadramento nel sesto livello stipendiale degli aiuto macchinisti delle Ferrovie dello Stato promossi alla quarta area e alla qualifica di macchinista in base a corso di professionalizzazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che gli accordi collettivi sull'inquadramento del personale delle Ferrovie dello Stato in data 25 marzo e 13 maggio 1993, con cui era stato concesso a tutti coloro che erano transitati dalla seconda area di inquadramento alla quarta nel periodo dal 10 gennaio 1990 al 30 novembre 1991 l'inquadramento nel sesto livello stipendiale a decorrere, anche ai fini economici, dall'1 dicembre 1991 - ai fini di risolvere sperequazioni createsi a seguito della "valorizzazione" della terza area - dovessero applicarsi anche agli aiuto macchinisti il cui passaggio dalla seconda alla quarta area era avvenuto mediante corso di professionalizzazione, senza che costituisse elemento ostativo la posticipazione dell'immissione nelle funzioni al superamento della prova tecnico - pratica di macchinista richiesta dal d.P.R. n. 9207 del 1972 per motivi di tutela della sicurezza del servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)