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Sez. L, Sentenza n. 15770 del 09/11/2002 (Rv. 558374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di accordo collettivo del 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA.
Stato
decisa il 2002-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'interpretare l'accordo collettivo del 1990/1992 per i dipendenti delle FFSS SpA, aveva equiparato la figura professionale del Dirigente centrale coordinamento trazione (D.c.c.t.) a quella del Dirigente centrale di Trazione (D.c.t.), traendo argomenti anche dall'accordo collettivo del 3 marzo 1995, che aveva realizzato la trasformazione del D.c.c.t. in D.c.t., ritenendo così esistente una continuità tra le due figure professionali e, conseguentemente, aveva riconosciuto la spettanza al D.c.c.t. dell'indennità di posizione nella stessa misura stabilita per il D.c.t.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)