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Sez. L, Sentenza n. 7759 del 03/04/2006 (Rv. 588835 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Designazione del giudice competente - Omessa contestazione della designazione nelle forme di legge - Obbligo per la parte di riassumere il processo davanti al giudice designato - Errore scusabile nell'inosservanza del termine di decadenza per la sopravvenienza di norme relative al trasferimento delle cause lavoristiche di secondo grado dal tribunale alla corte d'appello - Configurabilità - Esclusione - Fondamento
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588835-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Designato da un'autorità giudiziaria un giudice competente, la parte che non abbia contestato la designazione nelle eventuali forme di legge è tenuta a riassumere il processo davanti al giudice designato, non rilevando l'errore scusabile nell'inosservanza del termine di decadenza, quale istituto generale del processo civile, neanche in riferimento alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza, quali le disposizioni del d.lgs. n. 51 del 1998 relative al trasferimento delle cause lavoristiche di secondo grado dal tribunale alla corte d'appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato estinto il giudizio per inosservanza dell'onere di riassunzione, davanti al giudice dichiarato competente, entro il semestre di cui all'art. 50, secondo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)