Sez. L, Ordinanza n. 3288 del 05/03/2003 (Rv. 560898 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Designazione da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Immodificabilità - Sopravvenienza di norme modificatrici della competenza - Ininfluenza - Fattispecie in materia di competenza sull'appello avverso sentenza in materia di lavoro resa dal Tribunale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal tribunale in grado di appello contro le sentenze del pretore appartiene alla Corte di appello; tuttavia, la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 383, cod. proc. civ., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in riferimento alle sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza (Nella specie, una precedente sentenza della S.C., anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, aveva cassato la decisione del Tribunale di Siena, designando il medesimo Tribunale quale giudice di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 18/02/1998 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)