Sez. L, Sentenza n. 2591 del 09/02/2005 (Rv. 579781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Designazione da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Immodificabilità - Sopravvenienza di norme modificatrici della competenza - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal tribunale in grado di appello contro le sentenze del pretore appartiene alla Corte di appello; tuttavia, la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 383, cod. proc. civ., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in riferimento alle sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 18/02/1998 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)