Sez. 3, Sentenza n. 9998 del 21/05/1980 Ud. (dep. 01/10/1980) Rv. 146110 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME CONCERNENTI L'INCOMPATIBILITA DEL GIUDICE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME CONCERNENTI L'INCOMPATIBILITA DEL GIUDICE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza delle norme concernenti l'incompatibilita del giudice di cui all'art 61 cod proc pen puo essere fatta valere solamente come motivo di ricusazione nelle forme e nei termini fissati dalla legge. Tale inosservanza, infatti, non determina la nullita prevista dall'art185 n 1 cod proc pen che e comminata in relazione al difetto di capacita del giudice intesa come Mancanza dei requisiti occorrenti per l'Esercizio della funzione giurisdizionale e non anche in riferimento al difetto delle condizioni specifiche per l'Esercizio di tale funzione nel particolare procedimento sottoposto al suo esame, che potrebbero indurre il giudice ad astenersi dal partecipare al giudizio o potrebbero farne proporre la ricusazione. Il giudice, infatti, in tale caso conserva la capacita di organo giudiziario legalmente investito dalla capacita di decidere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)