Sez. U, Sentenza n. 5575 del 25/10/1979 (Rv. 402176 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA.*
La violazione della norma che disciplina la sospensione del procedimento di merito a seguito della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non puo essere denunciata dinanzi alle Sezioni Unite in Sede di regolamento preventivo, non involgendo alcuna questione di giurisdizione, ma solo la regolarita del procedimento dinanzi al giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)