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Sez. U, Sentenza n. 3001 del 03/05/1986 (Rv. 446007 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446007-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*

Il mancato deposito di copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, presso la cancelleria del giudice del procedimento di merito ed al fine della sospensione del procedimento stesso, non interferisce sulla procedibilità del regolamento, in quanto attiene esclusivamente alla regolarità del procedimento avanti al giudice del merito. (V 5575/79, mass n 402176).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)