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Sez. 5, Sentenza n. 1546 del 03/02/1984 Ud. (dep. 20/02/1984) Rv. 162760 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI - PERCOSSE - PERCOSSE E LESIONI PERSONALI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162760-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI - PERCOSSE - PERCOSSE E LESIONI PERSONALI - DIFFERENZE.*

Il delitto di lesioni personali e quello di percosse non si differenziano per l'elemento intenzionale che sorregge l'Azione violenta, ma solo per gli effetti che ne derivano. Nell'uno come nell'altro reato l'elemento soggettivo consiste, infatti, nel dolo generico e cioè nella coscienza e volontà di colpire taluno con violenza. Ne consegue che, perché si configuri il delitto di lesione personale non occorre che la volontà dell'agente sia specificamente diretta alla produzione di conseguenze lesive; ed invero non essendo accolta nell'ordinamento vigente la figura della lesione preterintenzionale, è irrilevante che il danno alla integrità personale sia più grave o perfino indipendente rispetto alla coscienza e volontà dell'offensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)