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Sez. 1, Sentenza n. 7388 del 11/06/1985 Ud. (dep. 23/07/1985) Rv. 170189 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - PERCOSSE - DIFFERENZE - CARATTERISTICHE.*
Stato
decisa il 1985-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170189-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - PERCOSSE - DIFFERENZE - CARATTERISTICHE.*

I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica. L'unica differenza tra i due reati va ravvisata nelle conseguenze che la violenza produce. Infatti, il primo è caratterizzato dalla condizione negativa, per cui la violenza non abbia cagionato, al di fuori di una eventuale sensazione dolorosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non si siano prodotte alterazioni organiche o funzionali sia pure di modesta entità. Pertanto, nel caso in cui, a seguito delle percosse subite, la vittima riporta un trauma contusivo, che determini una alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche, si configura il delitto di lesioni volontarie. (V mass n 162760, sulla prima parte; (V mass n 134481).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)