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Sez. 1, Sentenza n. 9597 del 18/09/1993 (Rv. 483796 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami | Decisione con provvedimenti a carattere meramente processuale - Decisorietà - Requisito - Mancanza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483796-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami

Il decreto con cui la Corte di Appello provvede sul reclamo, proposto ex art 22 legge fall., avverso il decreto del Tribunale di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 cost., in quanto ha carattere meramente processuale ed è privo dei requisiti di decisorietà e definitività, competendo al Tribunale, in caso di accoglimento del reclamo, la decisione sul fallimento e non essendo preclusa, in caso di rigetto del reclamo stesso, la riproponibilità dell'istanza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., anche avverso quei provvedimenti a carattere meramente processuale (nella specie, ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato "non luogo a provvedere", sul reclamo, per assenza del procuratore del reclamante, e successivo decreto con cui il Presidente della Corte stessa ha dichiarato inammissibile il ricorso volto alla revoca della predetta ordinanza), che, pur definendo il procedimento di reclamo ex art. 22 legge fall., sono privi del requisito della decisorietà, perché inidonei a pregiudicare diritti e "status" coinvolti nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)