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Sez. 1, Sentenza n. 19643 del 07/10/2005 (Rv. 583664 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decreto emanato in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583664-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione - d'ufficio o su istanza di un diverso creditore -, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti - preesistenti ma non dedotti e anche di prospettazione identica a quella respinta - su istanza dello stesso creditore. Pertanto, trattandosi di provvedimento non definitivo nè decisorio, il decreto emanato in sede di reclamo ai sensi dell'art. 22 legge fall. non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, non essendo, in contrario, valorizzabile la asserita lesione di situazioni aventi rilievo processuale, in quanto la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può dunque avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)