Sez. U, Sentenza n. 6662 del 02/06/1992 (Rv. 477487 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Pignoramento - In genere | Di immobile in comproprietà col coniuge non coobbligato - Tutela di tale coniuge - Mezzi - Opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. e rimedi ex artt. 599 e 600 stesso cod. - Esperibilità- Condizioni rispettive - Disciplina ex artt. 52 e 53 D.P.R. n. 602 del 1973 - Compatibilità - Sospensione dell'esecuzione - Ammissibilità - Provvedimento relativo del pretore - Impugnabilità ex art. 111 cost. - Esclusione -
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Pignoramento - In genere
Il coniuge comproprietario di immobile pignorato nell'esecuzione esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, quando non sia coobbligato, è legittimato non solo a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione stessa, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto senza tener conto che il bene gli appartiene pro quota, ma anche, qualora si sia dato atto di tale stato di proprietà comune, ad avvalersi dei rimedi dettati dagli artt. 599 e 600 cod. proc. civ. per l'espropriazione di beni indivisi - che non sono equiparabili alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, né incompatibili con la disciplina speciale dettata dal citato D.P.R. n. 602 del 1973 e segnatamente col disposto degli artt. 52 e 53, che consentono l'ivi previsto ricorso amministrativo nel solo caso in cui il coniuge comproprietario sia anche coobbligato ovvero quando si tratti di espropriazione di mobili - con la conseguente possibilità di sospensione dell' esecuzione, quale provvedimento con finalità cautelari, ottenibile in sede di giurisdizione ordinaria (e, in particolare, dal pretore, quale giudice dell'esecuzione esattoriale), ma non impugnabile, per ragioni di merito, ex art. 111 Cost., essendo privo del valore sostanziale di sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)