Sez. 1, Sentenza n. 4568 del 06/05/1998 (Rv. 515149 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Debitore contro il quale sia stata presentata istanza di fallimento - Decreto di convocazione - Regolamento di competenza - Proponibilità - Esclusione - Successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il regolamento di competenza può essere proposto solo contro le sentenze, ovvero quei provvedimenti che pur non rivestendo la forma della sentenza, abbiano una portata decisoria e siano suscettibili di incidere con gli effetti del giudicato su un conflitto di diritti soggettivi. Tale non può ritenersi il decreto di convocazione del debitore contro il quale sia stata presentata istanza di fallimento, trattandosi di provvedimento che non preclude l'eventuale successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito, dichiarazione che può essere sollecitata dal debitore senza il rispetto di forme particolari o di limiti temporali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)