Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 26/03/2002 (Rv. 553281 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Necessità di una forma specifica - Esclusione - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE
La diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed essendo sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica del destinatario, indicata anche nel contratto preliminare, costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora il contraente inadempiente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)