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Sez. 2, Sentenza n. 3566 del 25/03/1995 (Rv. 491415 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Forma particolare - Necessità - Esclusione - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491415-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

La diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed è sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario (nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. aveva ritenuto che l'invio di una lettera raccomandata costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora l'amministratore di un condominio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)