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Sez. U, Sentenza n. 14292 del 15/06/2010 (Rv. 613447 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Intimazione a mezzo di rappresentante - Procura rilasciata in forma scritta - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613447-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione "ipso jure" del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)