Sez. 2, Sentenza n. 61 del 10/01/1972 (Rv. 355745 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
E da considerare consolidato il nuovo indirizzo giurisprudenziale formatosi dopo l'emanazione della legge 18 marzo 1968 n 238 e del DPR 27 aprile 1968, n 488, secondo cui in tema di pensione di invalidita la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo deve essere interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo; con la conseguenza che, ferma restando la necessita che la Determinazione del complesso invalidante pensionabile deve essere compiuta con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili, il giudice, ove nel corso del giudizio si verifichi aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quella medesima infermita (la quale costituisca un naturale, anche se non necessario sviluppo dell'originario processo patologico), deve tenerne conto in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (Conf 1172'71, mass n 351301; 875'71, mass n 350765).*
Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)