Sez. 2, Sentenza n. 875 del 26/03/1971 (Rv. 350765 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - VERIFICATASI NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - VERIFICATASI NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Ove si sia verificato un aggravamento in corso di causa della sindrome morbosa denunciata dall'assicurato in Sede amministrativa, il giudice, in base al principio che le condizioni dell'Azione e sufficiente sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto dello aggravamento, deriva alla capacita di guadagno dello assicurato. Peraltro, se il grado di invalidita pensionabile viene a verificarsi, o ad essere accertato, solo nelle more del procedimento giudiziale, la pensione, se permane il rapporto assicurativo, decorrera dal primo giorno successivo a quello in cui le suddette condizioni si siano verificate. (Conf 1318'70, mass n 347033 ed altre).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)