Sez. 1, Sentenza n. 7231 del 07/08/1996 (Rv. 499013 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | "Inscientia decoctionis" - Prova - Onere del convenuto (terzo contraente) - Accertamento - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, per vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore poi fallito, stabilita "iuris tantum" dall'art. 67, primo comma, legge fall., è sufficiente che il convenuto provi la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero che ricorrevano circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa; salvo che già sussistano prove della conoscenza effettiva, da parte dell'acquirente, dello stato di dissesto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)