Sez. 5, Sentenza n. 1088 del 17/01/2013 (Rv. 625183 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Intestazione e notifica alla società incorporata - Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte dell'incorporante - Sanatoria - Sussistenza - Limiti - Intervenuta decadenza del potere di accertamento - Deduzione dello specifico motivo nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie - Necessità - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
L'erronea indicazione del destinatario dell'atto impositivo e la sua conseguente notificazione (nella specie, alla società conferente l'azienda e già incorporata altra società, nel vigore del precedente testo dell'art. 2504 bis cod. civ.) determinano una nullità, suscettibile, se il soggetto nei confronti del quale il provvedimento doveva essere emanato lo impugna tempestivamente, di sanatoria, la quale opera "ex nunc", determinando il venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare tale specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validità dell'avviso di accertamento, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante; tuttavia, tale decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non producendo l'inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati, va dedotta dal contribuente come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie, dovendo escludersi un potere di declaratoria d'ufficio del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)