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Sez. 1, Sentenza n. 9026 del 30/04/2005 (Rv. 581240 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO NOMINATIVO | Obblighi della banca - Accertamento della legittimazione del titolare del libretto - Sussistenza - Conseguenze - Prelievo da parte di soggetto diverso dal titolare del libretto - Responsabilità della banca - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581240-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO NOMINATIVO

In tema di contratto bancario di deposito di una somma di danaro, con emissione di un libretto nominativo, la banca depositaria ha l'obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo, con la conseguenza che l'affidamento del libretto in custodia ad un terzo da parte del titolare non costituisce condotta negligente o imprudente e non permette di escludere la responsabilità della banca per gli illegittimi prelievi eseguiti dal terzo custode del libretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)