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Sez. 2, Sentenza n. 3113 del 17/03/1995 (Rv. 491239 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Preliminare di vendita - Risoluzione - Restituzione al promissario acquirente della somma di danaro ricevuta in acconto - Prezzo - Obbligazione del promittente - Venditore - Debito di valuta - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491239-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Con riguardo ad un contratto preliminare di compravendita l'obbligazione del promittente venditore di restituire al promissario acquirente la somma di denaro ricevuta come acconto-prezzo, a seguito della risoluzione del contratto preliminare, configura un debito di valuta, avente per oggetto la prestazione pecuniaria originaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)