Sez. 2, Sentenza n. 4465 del 20/05/1997 (Rv. 504525 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Restituzioni a favore della parte adempiente - Natura - Di somma di danaro - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Le restituzioni a favore della parte adempiente in caso di risoluzione del contratto non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione della causa delle reciproche obbligazioni e quando attengono a somma di danaro danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)