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Sez. 5, Sentenza n. 20697 del 25/07/2024 (Rv. 672030-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Disciplina sanzionatoria ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Compatibilità - Concorso di terze persone nelle violazioni tributarie relative a società dotate di personalità giuridica - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2024-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672030-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 è norma compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, sicché è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze (nella specie, notaio) nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità per il contributo materiale e psicologico offerto nella realizzazione dell'illecito.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)