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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9448 del 22/05/2020 (Rv. 657722 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina sanzionatoria ex art. 7 d.l. n. 269 del 1993 - Persona giuridica contribuente - Riferibilità esclusiva - Responsabilità concorso della persona fisica - Esclusione - Concorrenti nella violazione commessa da persona giuridica (non punibili) e da soggetti privi di personalità giuridica (sanzionabili) - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657722-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di violazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 260 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, nella specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. cit. sollevata per ritenuta discriminazione tra i suddetti soggetti, risolvendosi nell'estensione del preteso trattamento deteriore e nell'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità in violazione del principio di legalità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)