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Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 24/10/1970 (Rv. 348269 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348269-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice di merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritiene che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti al processo, e l'apprezzamento, giustificato da una logica motivazione, con cui, richiamandosi a tali elementi, neghi la necessita dell'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, al fine di formarsi un sicuro convincimento sui fatti da inquadrare giuridicamente, per l'applicazione del diritto e delle sue norme, si risolve in un giudizio di fatto, non soggetto ad alcuna rivalutazione da parte della suprema Corte di Cassazione. (V 1313'69, mass n 340000 3419'68, mass n 336510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)