Sez. L, Sentenza n. 2605 del 12/03/1987 (Rv. 451724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - ATTUAZIONE DEL RECESSO - DIMISSIONI E LICENZIAMENTO - TIPICITÀ - TERZO GENERE DI RECESSO RAPPRESENTATO DA UN COMPORTAMENTO RITENUTO SIGNIFICATIVO DELL'INTENZIONE DI RECEDERE MA SVINCOLATO DALLA EFFETTIVA VOLONTÀ DELLA PARTE E DALLA POSSIBILITÀ DI PROVE CONTRARIE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A CLAUSOLA CONTRATTUALE QUALIFICANTE COME DIMISSIONI L'ASSENZA PROTRATTASI INGIUSTIFICATAMENTE PER ALTRI TRE GIORNI DOPO IL CONGEDO PER MALATTIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - ATTUAZIONE DEL RECESSO - DIMISSIONI E LICENZIAMENTO - TIPICITÀ - TERZO GENERE DI RECESSO RAPPRESENTATO DA UN COMPORTAMENTO RITENUTO SIGNIFICATIVO DELL'INTENZIONE DI RECEDERE MA SVINCOLATO DALLA EFFETTIVA VOLONTÀ DELLA PARTE E DALLA POSSIBILITÀ DI PROVE CONTRARIE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A CLAUSOLA CONTRATTUALE QUALIFICANTE COME DIMISSIONI L'ASSENZA PROTRATTASI INGIUSTIFICATAMENTE PER ALTRI TRE GIORNI DOPO IL CONGEDO PER MALATTIA.*
Il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato può attuarsi unicamente nella duplice Forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore; pertanto, mentre è possibile che le parti contraenti, collettive od individuali, assegnino a determinati comportamenti di uno dei soggetti del rapporto il significato e l'efficacia dell'atto unilaterale di recesso ed, in particolare per il lavoratore, delle dimissioni, deve invece escludersi la possibilità di introdurre un terzo genere di recesso con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell'intenzione di recedere, che sia svincolato dall'effettiva volontà della parte e che non ammetta la possibilità di prova contraria, giacché in tal caso il patto costituirebbe in realtà un'inammissibile ed invalida clausola risolutiva espressa del rapporto. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - in applicazione dell'art. 13 CCNL per i dipendenti dell'industria del legno - aveva ritenuto che l'assenza protrattasi ingiustificatamente per oltre tre giorni dopo il congedo per malattia dovesse qualificarsi come dimissioni del lavoratore senza possibilità di prova contraria in ordine al reale intento di quest'ultimo). (V 7306/83, mass n 431904).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)