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Sez. 1, Sentenza n. 18053 del 08/09/2004 (Rv. 576844 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Fase preliminare e Decreto ex art. 274 cod. proc. civ. - Natura di presupposto processuale rispetto al giudizio di merito - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2004-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576844-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di declaratoria giudiziale di paternità e maternità, l'espletamento della fase delibatoria, di cui all'art. 274 cod. civ., fino al suo definitivo esaurimento con provvedimento non più impugnabile costituisce un mero presupposto processuale(per l'esercizio dell'azione), ciò in quanto il decreto che conclude definitivamente la fase preliminare si limita ad attribuire un potere di mera natura processuale alla parte istante (la quale, prima della pronuncia definitiva del decreto di ammissibilità, è priva del potere giuridico di chiedere l'accertamento giudiziale della filiazione naturale), e a rimuovere un ostacolo frapposto dalla legge all'esercizio giudiziario del relativo diritto soggettivo sostanziale. Ne consegue che, rimosso l'ostacolo "de quo", il "potere" di agire del figlio sarà imprescrittibile, così come imprescrittibile risulta il diritto di cui l'azione costituisce espressione, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 2953 cod. civ. - che regola gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi quando sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, con riferimento, cioè, ai provvedimenti giudiziari decisori e definitivi - a mente del quale soggetta al termine di prescrizione decennale è l'azione diretta ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giudiziale che, dopo avere accertato l'esistenza di un diritto, ne abbia ordinata la realizzazione, mentre, laddove non si verifichi l'ipotesi normativamente prevista, trova applicazione il regime prescrizionale proprio della situazione oggetto del giudicato (sicché, se la situazione stessa non è soggetta a prescrizione, come nella fattispecie di cui al citato art. 274 cod. proc. civ., risulta del tutto inconfigurabile una prescrizione per l'azione derivante dal relativo giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)