Sez. 1, Sentenza n. 9505 del 27/09/1997 (Rv. 508333 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Preventivi fase e decreto ex art. 274 cod. civ. - Natura di presupposto processuale rispetto al giudizio di merito - Difetto - Conseguenze - Improponibilità della domanda di merito.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di declaratoria giudiziale di paternità o di maternità naturale, l'espletamento della fase delibatoria di cui all'art. 274 cod. civ. fino al suo definitivo esaurimento con provvedimento non più impugnabile non integra una mera condizione dell'azione (ossia una condizione che rende possibile l'esercizio del potere decisorio del giudice e che - come tale - può utilmente sopravvenire anche soltanto prima della decisione nel successivo giudizio di merito) ma costituisce un presupposto processuale, assimilabile agli altri requisiti processuali che attengono alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto processuale, perché il decreto che conclude definitivamente la fase preliminare attribuisce, alla parte istante, un potere di natura processuale, con la conseguenza che la parte suddetta, prima della pronunzia definitiva del decreto di ammissibilità, è priva del potere giuridico di chiedere l'accertamento giudiziale della filiazione naturale e che la domanda nonostante ciò introdotta, deve essere dichiarata improponibile dal giudice della fase di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)