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Sez. 2, Sentenza n. 11839 del 26/11/1997 (Rv. 510383 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Di compravendita immobiliare - Adempimento della prestazione corrispettiva o offerta di essa - Obbligo del promissario che agisce - Sussistenza - Condizione - Esigibilità della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510383-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

L'obbligo del promissario che agisce per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita, di eseguire la prestazione a suo carico (pagamento del prezzo o offerta di esso nei modi di legge) sussiste solo quando tale prestazione sia già esigibile al momento della proposizione della domanda stessa e non quando per accordo delle parti il pagamento del prezzo (o della parte residua di esso) e degli accessori debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo promesso e non concluso, giacché in questa ultima ipotesi la sentenza costitutiva che tiene luogo di detto contratto deve imporre il pagamento del prezzo (o della parte residua di esso) con i relativi accessori come condizione del verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)