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Sez. 2, Sentenza n. 11695 del 18/10/1999 (Rv. 530684 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Di compravendita - Promissario acquirente agente in giudizio - Obbligo di eseguire la prestazione a suo carico - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530684-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

L'obbligo del promissario acquirente - che agisca per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita - di eseguire la prestazione a suo carico (pagamento del prezzo o offerta di esso nei modi di legge) sussiste solo quando tale prestazione sia già esigibile al momento della proposizione della domanda stessa e non quando, per accordo delle parti, il prezzo (o della parte residua di esso) debba essere effettuato al momento della stipulazione dell'atto definitivo promesso e non concluso, giacché in tale ultima ipotesi la sentenza costitutiva che tiene luogo di detto contratto deve imporre il pagamento del prezzo (o della parte residua) come condizione del verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)