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Sez. 2, Sentenza n. 10069 del 18/11/1996 (Rv. 500603 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di cosa determinata - Adempimento della prestazione corrispettiva o offerta di essa all'atto della domanda giudiziale - Necessità - Limiti - Controprestazione da eseguirsi alla stipula del "definitivo" o successivamente - Sua offerta - Necessità - Esclusione - Subordinazione dell'effetto traslativo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500603-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il contraente, il quale chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta di essa quando detta prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale. Se invece, per accordo delle parti la controprestazione debba essere eseguita, al momento della stipula del contratto definitivo o successivamente, la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione dell'effetto traslativo derivante dalla sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)