Sez. 3, Sentenza n. 2138 del 30/07/1966 (Rv. 324165 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE CHE ABBIA POSTO IN ESSERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO DI ACCERTARE SE E IN QUAL MISURA LA CONDOTTA DEL CONDUCENTE ABBIA CONCORSO NELLA PRODUZIONE DELL'EVENTO - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - OMESSA PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE CHE ABBIA POSTO IN ESSERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO DI ACCERTARE SE E IN QUAL MISURA LA CONDOTTA DEL CONDUCENTE ABBIA CONCORSO NELLA PRODUZIONE DELL'EVENTO - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - OMESSA PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO.*
L'Obbligo della comune prudenza del conducente di un veicolo non viene meno nell'ipotesi in cui il pedone, col suo colposo comportamento, abbia posto in essere la situazione di pericolo. Il giudice di merito non puo esimersi dall'accertare se, ed in quale misura, abbia concorso nella produzione dell'evento la condotta del conducente del veicolo, quando sia stata, comunque, sollevata la questione della sussistenza di un nesso di causalita tra il comportamento del conducente stesso e la produzione del danno. L'omissione di tale valutazione configura il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, previsto dal n.5 dell'art 360 cod.proc.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)