Sez. 3, Sentenza n. 2028 del 19/03/1985 (Rv. 439939 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANALE - LOCAZIONE O CESSIONE DELL'AZIENDA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 36 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MANCATA PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANALE - LOCAZIONE O CESSIONE DELL'AZIENDA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 36 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MANCATA PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - CONSEGUENZE.*
La sublocazione dell'immobile o la cessione della locazione, operate dal conduttore nell'Esercizio della facoltà accordatagli dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che consente la sublocazione e la cessione, anche senza il consenso del locatore, del contratto di locazione di immobili adibiti all'Esercizio di un'attività commerciale o artigianale, qualora venga locata o ceduta l'azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena d'Invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Infatti, fino a quando il conduttore non provvede a tale incombente, seppure la sublocazione o la cessione non sono opponibili al locatore che non le abbia accettate, questi tuttavia non può considerare inadempiente il conduttore, ma soltanto notificargli la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello di sublocazione o di cessione della locazione. (Conf 3717/81, mass n 414353).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)