Sez. 3, Sentenza n. 3717 del 09/06/1981 (Rv. 414353 - 01)
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALLO ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSA COMUNICAZIONE - FACOLTA DEL LOCATORE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALLO ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSA COMUNICAZIONE - FACOLTA DEL LOCATORE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
La sublocazione dell'immobile o la cessione della locazione, operata dal conduttore nell'Esercizio della facolta accordatagli dall'art 5 della legge 27 gennaio 1963 n 19 - che consente la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobili adibiti all'Esercizio di un'attivita commerciale o artigiana, qualora venga locata o ceduta anche l'azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena d'invalidita, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Infatti, fino a quando il conduttore non provvede a tale incombente, il locatore non puo considerarlo inadempiente ma soltanto notificargli la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, e, solo dopo che sia accertata la loro sussistenza, puo essere risolto il contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello di sublocazione o di cessione della locazione. (Conf 6295/80, mass n 410035; (Conf 2968/79, mass n 399289; (Conf 5119/77, mass n 388733; (Conf 4025/76, mass n 382688).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)